E' il diritto d'uso temporaneo di
un'area o di un loculo per la sepoltura dei propri defunti. L'area
o il loculo non divengono, quindi, di proprietà del titolare
della concessione. Hanno diritto alla sepoltura nella stessa concessione,
oltre al titolare, il coniuge, i parenti entro il 6° grado
e gli affini entro il 6°. E' consentita anche la sepoltura
di persone estranee alla famiglia (per un massimo di un terzo
dei posti disponibili) e dei conviventi, purché la convivenza
sia anagraficamente dimostrabile.
L'Amministrazione può revocare la concessione in caso di
inadempienze da parte del titolare o per tutelare esigenze di
carattere pubblico. La concessione può sempre essere riconsegnata
al Comune presentando una domanda all'Ufficio Servizi Funebri
e Cimiteriali. La domanda può essere presentata in qualunque
momento sempre che all'interno della tomba o del loculo non vi
siano salme o resti mortali.
Nel caso della restituzione di un loculo, il cittadino ha diritto
al rimborso di una parte della somma spesa per la concessione
della sepoltura. Per la restituzione delle tombe di famiglia si
ha diritto al rimborso del 50% del valore dell'area e del valore
del manufatto stabilito attraverso una perizia. |